Elemento di assoluta novità rispetto alla previgente formulazione di legge, è la consacrazione normativa del presupposto di individuazione del lavoro sommerso, costituito dall'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego, costituendo l'indice rivelatore dell'impiego di lavoratori "in nero", è il presupposto applicativo della maxisanzione (ovvero una sanzione amministrativa che va da € 1.500 ad € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo) http://www.anolf.it/index.p....temid=4